Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato  (c.f.  80224030587),
presso i cui uffici  e'  legalmente  domiciliato  in  Roma,  via  dei
Portoghesi n. 12, 
    Contro la Regione Basilicata (80002950766), in  persona  del  suo
Presidente pro tempore,  per  la  declaratoria  della  illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 10 e l'art.  5  della  legge  della
Regione  Basilicata  n.  31  del  25  ottobre  2010,  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 28 ottobre 2010, n.
44, come da delibera del Consiglio dei ministri in data  17  dicembre
2010. 
 
                                Fatto 
 
    In data 28 ottobre 2010  e'  stata  pubblicata,  sul  n.  44  del
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, la legge regionale  n.
31 del 25 ottobre 2010, con la quale sono state  poste  «Disposizioni
di adeguamento della normativa regionale al  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150».  Sono  state  inoltre  disposte:  la  modifica
dell'art. 73 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42; modifiche
della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7 e la  modifica  dell'art.
10 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8. 
    Con tale complesso di disposizioni  la  Regione  ha  inteso,  per
quanto qui interessa, conformarsi alla sopravvenuta  regolamentazione
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro  pubblico
e di efficienza e trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni.  In
particolare, al comma 10 dell'art. 2  (contenente  adeguamento  delle
disposizioni regionali all'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 in  materia
di conferimento delle funzioni dirigenziali), si e' previsto che  «la
Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del  Consiglio  regionale,
ognuno per quanto di rispettiva competenza, previa concertazione  con
le  organizzazioni  sindacali  di   categoria,   anche   nelle   more
dell'espletamento  delle  procedure  concorsuali  pubbliche,  possono
coprire temporaneamente i posti rimasti vacanti di dirigente, dopo la
copertura di cui ai precedenti commi 7 e 8,  conferendoli  ai  propri
dipendenti apicali del comparto in possesso di una esperienza  almeno
quinquennale nella categoria piu' elevata e  del  diploma  di  laurea
previsto dal vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica  o
magistrale con durata quinquennale». 
    I  commi  7  e  8  richiamati  dispongono  a  loro   volta   che:
«nell'ambito di un razionale  e  contabilmente  neutro  utilizzo  del
personale dell'amministrazione pubblica, gli incarichi  di  dirigente
generale e di dirigente degli uffici possono essere conferiti, in una
percentuale  non  superiore  al  10%  della  dotazione  organica  dei
dirigenti, anche a figure  dirigenziali  non  appartenenti  ai  ruoli
regionali,   purche'   dipendenti   a   tempo   indeterminato   delle
amministrazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  d.lgs.  n.
165/2001, compresi gli Enti strumentali della Regione  e  le  Aziende
Sanitarie  Regionali,  ovvero  di   organi   costituzionali,   previo
collocamento fuori ruolo, comando, distacco o  analogo  provvedimento
secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  Alle  suddette   figure   trova
applicazione l'art. 23-bis del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.»;  e  che:
«Gli incarichi dirigenziali di  dirigente  generale  e  di  dirigente
degli uffici oltre che nella percentuale di cui al  comma  7  possono
essere conferiti, rispettivamente, entro il limite del 5 per cento  e
dell'8 per cento della dotazione organica complessiva dei  dirigenti,
con contratti a tempo determinato ai soggetti indicati  dal  presente
comma.  Tali   incarichi   sono   conferiti,   fornendone   esplicita
motivazione a persone  di  particolare  e  comprovata  qualificazione
professionale,    non    rinvenibile    nei    ruoli     dirigenziali
dell'Amministrazione  regionale,  che  abbiano  svolto  attivita'  in
organismi ed enti pubblici  o  privati  ovvero  aziende  pubbliche  o
private  con  esperienza  acquisita  per  almeno  un  quinquennio  in
funzioni dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una  particolare
specializzazione professionale, culturale  e  scientifica  desumibile
dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate  per  almeno
un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi  compresa
quella che conferisce l'incarico, in  posizioni  funzionali  previste
per l'accesso alla dirigenza, o  che  provengano  dai  settori  della
ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei  ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Gli incarichi di  dirigente
di staff sono conferiti intuitu personae, fermo restando i  requisiti
di cui sopra. Il trattamento economico puo' essere integrato  da  una
indennita' commisurata alla specifica  qualificazione  professionale,
tenendo  anche  conto  della  temporaneita'  del  rapporto  e   delle
condizioni   di   mercato   relative   alle   specifiche   competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico,  i  dipendenti
delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa o fuori
ruolo senza assegni e con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
Al fine di garantire il rispetto dei principi d'imparzialita' e  buon
andamento,  l'Amministrazione  regionale  istituisce  un   albo   dei
dirigenti esterni, previo avviso pubblico  annuale,  nell'ambito  del
quale individuare con atto motivato il dirigente da incaricare. Hanno
diritto all'iscrizione all'albo dei dirigenti esterni, tutti  coloro,
ivi compresi i dipendenti dell'Amministrazione regionale, che sono in
possesso  dei  requisiti  previsti  dal   presente   comma   per   il
conferimento degli incarichi di dirigente». 
    Il successivo art. 5 (riconoscimento  ai  fini  contributivi  del
periodo pregresso del personale assunto ai sensi dell'art.  12,  l.r.
n. 8/1998 e dell'art. 6, terzo comma, l.r. n.  37/1998)  prevede  poi
che «al personale che abbia prestato servizio ai sensi dell'art.  14,
l.r. n. 9/1986 e degli artt. 8 e 9 l.r. n. 30/1993 e che  attualmente
sia dipendente della Regione con contratto a  tempo  indeterminato  a
seguito del superamento dei concorsi indetti ai sensi  dell'art.  12,
l.r. n. 8/1998 e dell'art. 6, terzo comma, l.r. n. 37/1998,  che  non
abbia svolto contemporaneamente attivita' libero professionale valida
ai  fini   contributivi,   il   periodo   di   servizio   antecedente
all'immissione nei  ruoli  della  Regione  e'  equiparato  al  lavoro
subordinato». 
    Le  or  richiamate   disposizioni   eccedono   dalle   competenze
regionali,  violano  precise   previsioni   costituzionali   e   sono
illegittimamente  invasive  delle  competenze  dello  Stato;   devono
pertanto essere impugnate con  il  presente  atto  affinche'  ne  sia
dichiarata  la   illegittimita'   costituzionale,   con   conseguente
annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di 
 
                               Diritto 
 
    1. - L'art. 2, comma  10  della  legge  regionale  Basilicata  n.
31/2010, come visto, dispone che, una volta  espletata  la  procedura
prevista dai precedenti  commi  7  e  8  per  il  conferimento  degli
incarichi di dirigente generale  e  di  dirigente  degli  uffici,  si
proceda alla temporanea copertura dei  posti  rimasti  vacanti  nella
qualifica dirigenziale (senza alcuna indicazione limitativa) mediante
il conferimento ai dipendenti apicali del  comparto  in  possesso  di
determinati requisiti. 
    Il risultato di una tale previsione, in  assenza  di  un'espressa
limitazione, e' tuttavia quello di permettere - in aggiunta a  quanto
previsto dai commi 7 e 8 - che ad un simile incarico (sia pur in  via
temporanea e nelle more dell'espletamento di  procedure  concorsuali)
sia destinato personale non in possesso della qualifica  dirigenziale
in una misura superiore  rispetto  a  quella  prevista  dal  comma  6
dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, applicabile alle Amministrazioni
regionali in forza del rinvio operato dal successivo comma 6-ter.  Il
comma 6, infatti, limita la  possibilita'  di  conferimenti  di  tali
incarichi  temporanei  «a  persone  di   particolare   e   comprovata
qualificazione professionale» estranee al ruolo della dirigenza nella
sola misura del 10 per cento della dotazione organica  dei  dirigenti
appartenenti alla prima fascia e dell'8  per  cento  della  dotazione
organica di quelli appartenenti alla seconda  fascia.  Cio'  avviene,
inoltre, contrariamente a  quanto  previsto  dalla  norma  da  ultimo
richiamata, senza alcuna individuazione  di  un  periodo  massimo  di
durata del rapporto cosi' instaurato. 
    Palese e' dunque la violazione della competenza statale esclusiva
sancita dall'art. 117, comma 2, lettera l), della  Costituzione,  che
rimette allo Stato di legiferare in  materia  di  ordinamento  civile
(nella quale rientra anche la conclusione di contratti di lavoro  del
personale regionale). 
    E parimenti evidente e' altresi' il contrasto con i  principi  di
ragionevolezza,  imparzialita'  e  buon  andamento   della   pubblica
Amministrazione di cui all'art. 97 della Carta fondamentale,  laddove
si consente la instaurazione di  un  rapporto,  si',  dichiaratamente
temporaneo, ma senza  alcun  limite  prefissato  normativamente,  con
personale che per definizione non ha le caratteristiche professionali
richieste per lo svolgimento delle funzioni cui e' destinato,  e  non
assunto mediante procedura concorsuale, in una misura percentuale che
- stando  alla  lettera  della  disposizione  -  potrebbe  riguardare
addirittura la assoluta maggioranza degli incarichi dirigenziali. 
    L'art.  2,  comma  10  e'  pertanto  lesivo   delle   prerogative
costituzionalmente assicurate allo Stato nei confronti della Regione. 
    2. -  A  non  diversa  conclusione  deve  pervenirsi  per  quanto
riguarda la previsione dell'art. 5 della legge  regionale  Basilicata
n. 31/2010. 
    Come in precedenza riportato, la norma dispone l'equiparazione al
lavoro subordinato ai fini contributivi  del  servizio  prestato  «ai
sensi dell'art. 14, l.r. n. 9/1986 e degli  artt.  8  e  9,  l.r.  n.
30/1993» dal personale ora dipendente della Regione con  contratto  a
tempo  indeterminato:  sostanzialmente,  il  personale  assunte   per
prestare servizio nelle Segreterie particolari  degli  amministratori
regionali. 
    La l.r. n. 8/98 - nel regolare ex novo le strutture di assistenza
agli organi d  direzione  politica  ed  ai  Gruppi  consiliari  della
Regione - aveva poi previsti  l'assunzione  del  detto  personale  in
forza di rapporti di convenzione ex  legg,  regionale  Basilicata  n.
8/98, pertanto iscritto alla gestione separata INPS. 
    Evidente, dunque, il contrasto con  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera o) della Costituzione, che riserva  allo  Stato  la  potesta'
legislativa in materia d previdenza sociale,  potesta'  invasa  dalla
Regione con l'art. 5 della legge regionale Basilicata n. 31/2010.