Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, Contro la Regione Basilicata (80002950766), in persona del suo Presidente pro tempore, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 10 e l'art. 5 della legge della Regione Basilicata n. 31 del 25 ottobre 2010, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 28 ottobre 2010, n. 44, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 17 dicembre 2010. Fatto In data 28 ottobre 2010 e' stata pubblicata, sul n. 44 del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, la legge regionale n. 31 del 25 ottobre 2010, con la quale sono state poste «Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150». Sono state inoltre disposte: la modifica dell'art. 73 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42; modifiche della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7 e la modifica dell'art. 10 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8. Con tale complesso di disposizioni la Regione ha inteso, per quanto qui interessa, conformarsi alla sopravvenuta regolamentazione in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. In particolare, al comma 10 dell'art. 2 (contenente adeguamento delle disposizioni regionali all'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali), si e' previsto che «la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ognuno per quanto di rispettiva competenza, previa concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria, anche nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche, possono coprire temporaneamente i posti rimasti vacanti di dirigente, dopo la copertura di cui ai precedenti commi 7 e 8, conferendoli ai propri dipendenti apicali del comparto in possesso di una esperienza almeno quinquennale nella categoria piu' elevata e del diploma di laurea previsto dal vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica o magistrale con durata quinquennale». I commi 7 e 8 richiamati dispongono a loro volta che: «nell'ambito di un razionale e contabilmente neutro utilizzo del personale dell'amministrazione pubblica, gli incarichi di dirigente generale e di dirigente degli uffici possono essere conferiti, in una percentuale non superiore al 10% della dotazione organica dei dirigenti, anche a figure dirigenziali non appartenenti ai ruoli regionali, purche' dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, compresi gli Enti strumentali della Regione e le Aziende Sanitarie Regionali, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando, distacco o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Alle suddette figure trova applicazione l'art. 23-bis del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.»; e che: «Gli incarichi dirigenziali di dirigente generale e di dirigente degli uffici oltre che nella percentuale di cui al comma 7 possono essere conferiti, rispettivamente, entro il limite del 5 per cento e dell'8 per cento della dotazione organica complessiva dei dirigenti, con contratti a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dirigenziali dell'Amministrazione regionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi compresa quella che conferisce l'incarico, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Gli incarichi di dirigente di staff sono conferiti intuitu personae, fermo restando i requisiti di cui sopra. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa o fuori ruolo senza assegni e con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. Al fine di garantire il rispetto dei principi d'imparzialita' e buon andamento, l'Amministrazione regionale istituisce un albo dei dirigenti esterni, previo avviso pubblico annuale, nell'ambito del quale individuare con atto motivato il dirigente da incaricare. Hanno diritto all'iscrizione all'albo dei dirigenti esterni, tutti coloro, ivi compresi i dipendenti dell'Amministrazione regionale, che sono in possesso dei requisiti previsti dal presente comma per il conferimento degli incarichi di dirigente». Il successivo art. 5 (riconoscimento ai fini contributivi del periodo pregresso del personale assunto ai sensi dell'art. 12, l.r. n. 8/1998 e dell'art. 6, terzo comma, l.r. n. 37/1998) prevede poi che «al personale che abbia prestato servizio ai sensi dell'art. 14, l.r. n. 9/1986 e degli artt. 8 e 9 l.r. n. 30/1993 e che attualmente sia dipendente della Regione con contratto a tempo indeterminato a seguito del superamento dei concorsi indetti ai sensi dell'art. 12, l.r. n. 8/1998 e dell'art. 6, terzo comma, l.r. n. 37/1998, che non abbia svolto contemporaneamente attivita' libero professionale valida ai fini contributivi, il periodo di servizio antecedente all'immissione nei ruoli della Regione e' equiparato al lavoro subordinato». Le or richiamate disposizioni eccedono dalle competenze regionali, violano precise previsioni costituzionali e sono illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; devono pertanto essere impugnate con il presente atto affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di Diritto 1. - L'art. 2, comma 10 della legge regionale Basilicata n. 31/2010, come visto, dispone che, una volta espletata la procedura prevista dai precedenti commi 7 e 8 per il conferimento degli incarichi di dirigente generale e di dirigente degli uffici, si proceda alla temporanea copertura dei posti rimasti vacanti nella qualifica dirigenziale (senza alcuna indicazione limitativa) mediante il conferimento ai dipendenti apicali del comparto in possesso di determinati requisiti. Il risultato di una tale previsione, in assenza di un'espressa limitazione, e' tuttavia quello di permettere - in aggiunta a quanto previsto dai commi 7 e 8 - che ad un simile incarico (sia pur in via temporanea e nelle more dell'espletamento di procedure concorsuali) sia destinato personale non in possesso della qualifica dirigenziale in una misura superiore rispetto a quella prevista dal comma 6 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, applicabile alle Amministrazioni regionali in forza del rinvio operato dal successivo comma 6-ter. Il comma 6, infatti, limita la possibilita' di conferimenti di tali incarichi temporanei «a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale» estranee al ruolo della dirigenza nella sola misura del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. Cio' avviene, inoltre, contrariamente a quanto previsto dalla norma da ultimo richiamata, senza alcuna individuazione di un periodo massimo di durata del rapporto cosi' instaurato. Palese e' dunque la violazione della competenza statale esclusiva sancita dall'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, che rimette allo Stato di legiferare in materia di ordinamento civile (nella quale rientra anche la conclusione di contratti di lavoro del personale regionale). E parimenti evidente e' altresi' il contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Carta fondamentale, laddove si consente la instaurazione di un rapporto, si', dichiaratamente temporaneo, ma senza alcun limite prefissato normativamente, con personale che per definizione non ha le caratteristiche professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni cui e' destinato, e non assunto mediante procedura concorsuale, in una misura percentuale che - stando alla lettera della disposizione - potrebbe riguardare addirittura la assoluta maggioranza degli incarichi dirigenziali. L'art. 2, comma 10 e' pertanto lesivo delle prerogative costituzionalmente assicurate allo Stato nei confronti della Regione. 2. - A non diversa conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda la previsione dell'art. 5 della legge regionale Basilicata n. 31/2010. Come in precedenza riportato, la norma dispone l'equiparazione al lavoro subordinato ai fini contributivi del servizio prestato «ai sensi dell'art. 14, l.r. n. 9/1986 e degli artt. 8 e 9, l.r. n. 30/1993» dal personale ora dipendente della Regione con contratto a tempo indeterminato: sostanzialmente, il personale assunte per prestare servizio nelle Segreterie particolari degli amministratori regionali. La l.r. n. 8/98 - nel regolare ex novo le strutture di assistenza agli organi d direzione politica ed ai Gruppi consiliari della Regione - aveva poi previsti l'assunzione del detto personale in forza di rapporti di convenzione ex legg, regionale Basilicata n. 8/98, pertanto iscritto alla gestione separata INPS. Evidente, dunque, il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione, che riserva allo Stato la potesta' legislativa in materia d previdenza sociale, potesta' invasa dalla Regione con l'art. 5 della legge regionale Basilicata n. 31/2010.